TUTTI I SOGGETTI E LE VETTURE INCLUSE

I soggetti portatori di handicap possono usufruire dell’acquisto auto legge 104 per ottenere agevolazioni e sgravi fiscali come la detrazione Irpef sull’acquisto, sulle spese di manutenzione o l’esenzione dal bollo auto.  In alcuni casi tali agevolazioni  sono estese anche ai familiari delle persone con disabilità. Il presupposto di questa legge è quello di garantire l’autonomia e l’integrazione sociale dei soggetti colpiti da handicap.

L’acquisto auto legge 104 è riservato a quei soggetti con un grave handicap certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap, presso le Asl competenti per territorio. Il soggetto beneficiario della legge 104 per l’acquisto auto è quello con minorazione singola o plurima che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

In secondo luogo con la legge 104 l’acquisto auto  è consentito sia ai disabili con handicap grave derivante da patologie, incluse le pluriamputazioni, che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione, che ai disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Per quest’ultima categoria di soggetti le agevolazioni della legge 104 acquisto auto sono subordinate all’adattamento del veicolo alle limitate capacità del conducente beneficiario.

Per poter beneficiare dell’acquisto auto legge 104 è fondamentale che la vettura venga utilizzata, unicamente o anche solo in via prevalente, a beneficio del disabile. É quindi possibile che il familiare del soggetto portatore di handicap utilizzi saltuariamente l’auto per fini personali che nulla hanno a che vedere con l’assistenza al disabile, ma è importante che l’acquisto dell’auto con la 104 non sia volto a garantire ai familiari un proprio mezzo, usufruendo dei benefici fiscali garantiti dalla legge.

Altra agevolazione usufruibile con l’acquisto auto legge 104 è la totale esenzione dal pagamento del bollo. Sia il disabile che il familiare che lo ha a carico possono ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo auto solo per i veicoli con cilindrata fino a 2.0 litri per le auto a benzina e fino a 2.8 litri per quelle a gasolio.

Se il portatore di handicap possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di questi e sarà il disabile ad indicare, al momento della presentazione della documentazione, la targa dell’auto prescelta.

Per fruire dell’esenzione il disabile, esclusivamente nel primo anno, deve presentare all’ufficio competente la documentazione richiesta entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento del bollo. Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.

Gli uffici che ricevono la richiesta di esenzione bollo auto con legge 104 trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa ed inoltre devono dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza. Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.

I soggetti portatori di handicap che hanno diritto all’acquisto auto legge 104 possono usufruire di due agevolazioni: una detrazione sull’Irpef del 19% e agevolazione Iva al 4%. Con la prima agevolazione il 19% si detrae dall’Irpef da pagare in 1 o 4 anni a scelta del contribuente ed in pratica si usufruisce di uno sconto sulle tasse da pagare con la successiva dichiarazione dei redditi e non di uno sconto dal concessionario.

La detrazione può essere usufruita o per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato, o in quattro quote annuali di pari importo.

La detrazione spetta per una sola auto alla volta e ad intervalli di 4 anni da ogni acquisto. Per questo motivo, qualora il soggetto che effetto l’acquisto auto legge 104 procede ad acquistare un’altra vettura prima di questo periodo non potrà godere del beneficio fiscale ed identica situazione si verifica qualora il beneficiario acquisti una seconda auto ma venda la precedente prima del periodo di 4 anni ad eccezione dell’ipotesi di rottamazione e radiazione dal PRA. Analogamente, l’agevolazione fiscale non spetta se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.

Le agevolazioni acquisto auto legge 104 spettano non soltanto al portatore di handicap ma anche a un suo familiare a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico.

Con la definizione “fiscalmente a carico” si intende un disabile con un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro. Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Qualora il portatore di handicap abbia invece un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, l’agevolazione auto spetta solo a lui e non al familiare. Infine, se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest’ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

Secondo l’art. 3 comma 3, i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni e detrazioni della la legge 104 sono:

  • Non vedenti;
  • Sordi;
  • Disabili con handicap psichico o mentale titolari d’indennità di accompagnamento;
  • Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
  • Soggetti disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, i disabili facenti parte dei punti 3 e 4 sono coloro che rientrano nella categoria di soggetti nominata nell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, ovvero soggetti con handicap grave.

Viene inoltre specificato che rientrano nell’agevolazione le seguenti vetture:

  • automobili destinate al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  • autoveicoli per il trasporto promiscuo, ovvero veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, o a 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  • autoveicoli specifici, ovvero veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
  • autocaravan, cioè veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente. (Per gli autocaravan è possibile usufruire soltanto della detrazione Irpef del 19%).

Queste devono avere specificatamente le seguenti motorizzazioni:

  • Benzina: cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici;
  • Diesel: cilindrata fino a 2.800 centimentri cubici.

Ancora, le agevolazioni acquisto auto legge 104 si applicano:

  • alle motocarrozzette, ovvero veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
  • ai motoveicoli per trasporto promiscuo dotati di tre ruote e destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente,
  • ai motoveicoli per trasporti specifici, ovvero i veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

Solo per i soggetti con gravi deficit motori l’agevolazione acquisto auto legge 104 spetta a condizione che l’auto sia sottoposta alle modifiche per la guida dell’invalido ed in questo caso la detrazione fiscale spetta anche sulle maggiori spese di adattamento del veicolo.

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo purché siano state sostenute nei primi 4 anni dall’acquisto del veicolo.

L’Iva ridotta al 4% è inoltre estesa all’acquisto contestuale di optional. Alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile; alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento e per la riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

L’Iva al 4% vale solo se ad acquistare l’auto è il disabile o il familiare di cui egli è fiscalmente a carico, mentre non hanno diritto all’agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni, ovvero al 22%, e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse, ovvero il 4%, tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.